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Statuto

Potete scaricare qui lo Statuto dell'Associazione eddyburg.



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE EDDYBURG
ALLEGATO “A” AL NUM. 1270 DI REPERTORIO E AL NUM. 893 DI RACCOLTA


Articolo 1 - Denominazione e natura

1. È costituita l’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata "eddyburg", qui di seguito chiamata anche Associazione. L’Associazione ha sede legale in Venezia, Dorsoduro 3434. La sede legale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

2. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

3. L’Associazione può promuovere la nascita di, e affiliarsi o gemellarsi con, analoghe associazioni in regime di parità, condividendo strumenti, denominazioni e ogni altro aspetto ritenuto opportuno dall’Assemblea dei soci con l’esclusione delle risorse economiche; tale affiliazione è possibile e resta valida sempre che le associazioni partner condividano le finalità e i valori fondanti il presente Statuto, secondo la cultura e le modalità proprie delle comunità di appartenenza, nel rispetto dei valori democratici e del valore della pace.

4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.


Articolo 2 - Finalità

1. L’Associazione ha per scopo la promozione dei metodi e degli strumenti più idonei a promuovere: una cultura dell’abitare, una fruizione e un governo del territorio capace di assicurare allo stesso - inteso sia come struttura fisica che come società che lo abita - condizioni di vita soddisfacenti sotto il profilo dell’equità e della libertà di accesso ai beni comuni e ai servizi di interesse generale, della capacità e possibilità di partecipare al governo della cosa pubblica. La difesa delle risorse naturali e del patrimonio costituito dalle qualità che natura e storia hanno sedimentato nel territorio, arricchendone il paesaggio, costituiscono un elemento essenziale di tale obiettivo.

2. L’ Associazione assume come principi cardine della propria azione:
a) la consapevolezza del carattere eminentemente comune, collettivo, pubblico della città (e dell’intero territorio urbanizzato) nel suo insieme e nelle sue componenti più significative, riassumibile nell’espressione “città come bene comune”, e del diritto di tutti gli abitanti presenti e futuri di goderne l’uso e di condividerne la responsabilità, riassumibile nell’espressione “diritto alla città”;
b) la prevalenza, nelle questioni attinenti il governo della città e del territorio, dell’interesse comune e generale su quello individuale, in un equilibrato rapporto tra dimensione pubblica e dimensione privata della vita di ciascuno;
c) la ricerca dell’equità per tutti gli esseri umani (indipendentemente dalle condizioni sociali, dal reddito, dal credo religioso, dall’appartenenza politica, dall’etnia, dalla lingua, dalla cultura) nell’accesso ai beni comuni territoriali e ai servizi di interesse generale e alla responsabilità del loro governo, con particolare e prioritaria attenzione per i soggetti più fragili;
d) la critica all’appiattimento di ogni dimensione dell’uomo e della società alle pratiche, agli interessi e ai meccanismi di dominio dell’economia data, che caratterizza l’attuale processo di globalizzazione e di insostenibile sfruttamento di tutte le risorse, e la rivendicazione della necessità e possibilità di ricerca di alternative credibili e praticabili;
e) la condivisione dell’impegno a contribuire alla crescita della capacità degli uomini di aumentare il proprio patrimonio, individuale e sociale, di responsabilità, consapevolezza, conoscenza, sapienza, creatività, convivialità, capacità di comunicazione e interazione con i propri simili;
f) in questo quadro, la critica della concezione di uno sviluppo basato sulla crescente e indefinita produzione di merci, indipendentemente della loro effettiva utilità ai fini del miglioramento del patrimonio individuale e sociale di cui sopra.

3. L’Associazione ha come obiettivi:
a) promuovere e sostenere la conoscenza delle trasformazioni delle città e dei territori, delle cause che le determinano, e l’accrescimento della capacità di valutarne criticamente gli effetti e le conseguenze sulla vita dei cittadini attuali e futuri, impiegando tutti gli strumenti idonei ad estenderle al di là della cerchia degli operatori professionali;
b) favorire la conoscenza degli strumenti generalmente impiegati per governare le trasformazioni suddette e promuovere la formazione e l’impiego di nuovi strumenti, più idonei a raggiungere gli obiettivi di vivibilità e di tutela, anche mediante la proposta di elaborati normativi;
c) diffondere il convincimento che città, territorio e paesaggio costituiscono risorse essenziali per lo sviluppo delle civiltà e sono beni comuni delle generazioni attuali e di quelle future.

4. Per il conseguimento delle proprie finalità l’Associazione individua le seguenti attività:
a) informare criticamente su ciò che è attinente al tema della città, territorio, società e politica il pubblico, attraverso il sito www.eddyburg.it;
b) promuovere e animare campagne per la difesa di beni comuni e partecipare attivamente a quelle promosse da altri;
c) promuovere, organizzare e condurre attività, occasionali o sistematiche, volte a fornire un’informazione libera e critica sugli eventi, le pratiche, le ideologie, gli strumenti, i processi, sia di carattere generale che relativi a specifiche realtà territoriali;
d) svolgere forme continuative di educazione e formazione, a partire dalla Scuola di eddyburg, interamente dedicata all’approfondimento e all’esplorazione di temi considerati di volta per volta centrali rispetto al campo di lavoro e ai principi assunti;
e) collaborare con esperti del campo d’interesse, in una logica necessariamente inter- e transdisciplinare, i quali, condividendone i principi cardine, collaborano sistematicamente sia alla redazione del sito e all’alimentazione del suo archivio, sia agli eventi che eddyburg promuove;
f) fornire assistenza e consulenza alle attività di organismi (associazioni, comitati, gruppi) che perseguano finalità simili;
g) svolgere attività di ricerca scientifica diretta all’individuazione di nuove forme e strumenti operativi;
h) promuovere e sostenere iniziative editoriali, anche periodiche, e avviare collane e serie di pubblicazioni presso editori di qualità;
i) promuovere, sostenere ed organizzare attività di divulgazione e comunicazione quali esposizioni, forum e conferenze, tese al coinvolgimento del pubblico e degli organismi, suscettibili di contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
j) sostenere iniziative utili ad aggiornare le conoscenze degli associati, considerate necessarie al conseguimento delle finalità stesse;
k) divulgare le esperienze maturate, attraverso lo scambio di conoscenze, servizi e opere con tutti gli attori coinvolti e con organismi nazionali ed internazionali;
l) promuovere e sviluppare progetti nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altri organismi, suscettibili di contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
m) elaborare e aggiornare costantemente la struttura organizzativa e amministrativa dell’Associazione per il perseguimento degli obiettivi statutari.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 3 - Limiti

1. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione.

2. Lo Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall’art.12, c. 5 del presente Statuto.

3. I Soci hanno tutti uguali diritti.

4. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può, inoltre, servirsi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti strettamente necessari a garantire il suo regolare funzionamento.

5. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.


Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote e dai contributi dei Soci, dalle erogazioni liberali dei Soci e di terzi, dalle offerte, eredità, donazioni e legati, da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, da contributi erogati da enti pubblici e/o privati, comprese entrate derivanti da attività commerciali marginali quali la sponsorizzazione o la partnership con organismi pubblici o privati.

2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per il funzionamento e lo svolgimento delle attività.

3. I proventi dell’Associazione possono anche derivare da prestazioni di servizi convenzionati, dalle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da collaborazioni professionali con organizzazioni non governative, enti pubblici e/o privati, istituti specializzati italiani od esteri mediante la stipulazione di convenzioni o contratti, affidamento di incarichi o in qualsiasi altra forma idonea, a condizione che siano coerenti con le finalità del presente Statuto e permesse dalla legge.

4. I proventi dell’Associazione possono derivare anche da iniziative promozionali e conviviali finalizzate al proprio finanziamento. Sono ammesse anche le altre forme di entrata permesse dalla legge, compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e accettate dall’Associazione.

5. L’Associazione può non ammettere contributi erogati per finalità contrarie o incompatibili con quelle del presente Statuto, o erogati da enti o persone che perseguono o hanno perseguito finalità contrarie o incompatibili con i valori fondanti l’Associazione. La non ammissione di contributi viene deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice dei suoi componenti riuniti in seduta plenaria e deve essere motivata.

6. I proventi delle attività non possono essere divisi fra i Soci, neanche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nei due esercizi successivi a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

7. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.


Articolo 5 - Soci

1. Sono Soci Fondatori colori i quali hanno fondato e firmato l’atto costitutivo. Sono Soci Promotori coloro i quali, pur avendo concorso alla fondazione dell’associazione, non hanno firmato l’atto costitutivo. Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno accettato le finalità e gli obblighi previsti da questo Statuto, previa richiesta scritta accolta dal Consiglio Esecutivo. I Soci sono associati con diritti e obblighi di cui all’art.6.

2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o le associazioni.

3. L'ammissione all'Associazione non può essere temporanea.

4. Lo status di Socio non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

5. Solo in caso di gravi motivi il Socio può essere sospeso dal Consiglio Esecutivo per un massimo di tre mesi, rinnovabili. Il Socio sospeso continua ad appartenere all’Associazione ma non può svolgere attività in nome dell’Associazione né partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo o dell’Assemblea dei soci; salva la facoltà del Consiglio Esecutivo di stabilire, nell’atto di sospensione, la facoltà del sospeso di poter continuare a presenziare ai gruppi di lavoro di cui già faccia parte, comunque senza diritto di voto.


Articolo 6 - Diritti e obblighi dei Soci

1. Ogni Socio è tenuto a versare annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno la quota sociale. Il Socio moroso che intende versare la quota sociale annuale ha 60 (sessanta) giorni liberi di tempo per farlo.

2. Il Socio non può svolgere in nome dell’Associazione attività diverse da quelle elencate all’art. 2, c.4, salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse.

3. Ogni prestazione a favore dell’Associazione da parte dei Soci c è a titolo gratuito. Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere previamente autorizzate dal Consiglio Esecutivo e documentate.

4. I Soci sono tenuti ad attenersi allo Statuto e a impegnarsi a promuovere le finalità dell’Associazione.

5. Ogni Socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6. Tutti i Soci hanno il diritto di astenersi dallo svolgere parte delle attività dell’ Associazione qualora ci fossero impedimenti di qualsiasi natura.


Articolo 7 - Ammissione dei Soci

1. Possono diventare Soci tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.

2. La domanda di ammissione all’Associazione avviene attraverso il deposito a mani, l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o attraverso i mezzi telematici (internet, posta elettronica) alla sede legale dell’Associazione e contenente la richiesta espressa di ammissione, la dichiarazione di adesione alle finalità di cui all’art.2 e la sottoscrizione.

3. L’ammissione all’Associazione come Socio avviene con approvazione unanime del Consiglio Esecutivo.

4. Il rifiuto all’ammissione da parte del Consiglio Esecutivo deve essere motivato.


Articolo 8 - Cessazione dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni, per esclusione o per mancato pagamento della quota sociale.


Articolo 9 - Esclusione dei Soci

1. L’esclusione viene pronunciata dall’Assemblea dei soci, dopo aver sentito l’interessato, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l’Associazione.


Articolo 10 - Quota sociale

1. La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Esecutivo.

2. Nel caso di dimissioni o di esclusione di un Socio la quota sociale versata non è rimborsabile.


Articolo 11 - Organi

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Esecutivo, composto da almeno tre e non più di sette soci e comunque in numero dispari, del quale fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
c) il Collegio dei Garanti, composto da tre soci o esterni;
d) il Collegio dei Sindaci, composto da tre soci o esterni.


Articolo 12 - Assemblea dei soci

1. L’Assemblea Ordinaria generale dei soci è convocata una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione delle relazioni consuntive, delle linee programmatiche e del bilancio preventivo redatto dal Consiglio Esecutivo. Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

2. Il Consiglio Esecutivo può deliberare la convocazione di Assemblee Straordinarie dei soci di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei Soci.

3. Le Assemblee dei soci sono convocate a mezzo di comunicazione scritta e/o elettronica e/o telefax inviate ai Soci almeno un mese prima di quello fissato per la prima convocazione.

4. Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci. Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in prima convocazione, le Assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci, salvo che per le delibere per le quali il presente Statuto richieda quorum deliberativi più elevati.

5. L’Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice, salvo per deliberare il rinnovo delle cariche per il quale l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita solo se è presente la maggioranza dei Soci e quanto specificato agli artt. 20 e 24.

7. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.

8. Ogni Socio può partecipare all’Assemblea dei soci, se lo desidera, anche a distanza (teleconferenza); in ogni caso il Socio si assume ogni onere relativo al collegamento e accetta implicitamente il rischio che la propria partecipazione sia ridotta o annullata da eventuali problemi tecnici. La partecipazione in teleconferenza, in qualsiasi forma ritenuta accettabile dal Regolamento o dall’Assemblea dei soci, include l’esercizio del diritto di voto.


Articolo 13 - Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette membri, è eletto dall’Assemblea dei soci ogni tre anni e rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio Esecutivo è responsabile della conduzione dell’Associazione secondo le linee stabilite dall’Assemblea dei soci, alla quale presenta annualmente la relazione consuntiva sull’attività svolta.

3. Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno due volte all’anno e tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente dell’Associazione o almeno il 30% dei consiglieri.

4. Il Consiglio Esecutivo, stabilisce le linee organizzative, gestisce e amministra l’Associazione, redige il rapporto annuale che include il programma delle attività, compila annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, redige le proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Esso, inoltre, compie ogni altro atto non espressamente riservato all’Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio Esecutivo determina la quota sociale annuale e delibera sull’ammissione di nuovi Soci. Il Consiglio Esecutivo dispone della sospensione dei Soci secondo l’art.5, c.5 dello Statuto e può proporre l’esclusione secondo l’art.9 dello Statuto.


Articolo 14 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci ed è membro del Consiglio Esecutivo.

2. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Esecutivo al suo interno.

3. Al Presidente compete la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca l‘Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta all’anno e la presiede. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di quest’ultimo, da un altro membro del Consiglio Esecutivo nominato dallo stesso.

4. In caso di terza votazione in parità, il voto del Presidente determina la decisione assunta.


Articolo 15 - Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre persone, anche non Soci, elette o nominate dall’Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere Garanti.

2. Il Collegio dei Garanti è l’organo competente per l’interpretazione dello Statuto e il rispetto delle norme statutarie. Vigila sul funzionamento degli organi sociali e sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento da parte del Consiglio Esecutivo.

3. Il Collegio dei Garanti elegge al suo interno un proprio Presidente, e delibera a maggioranza semplice. In caso di terza votazione in parità, il voto del Presidente determina la decisione assunta.


Articolo 16 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Esecutivo al suo interno.

2. Il Segretario è il responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del consiglio esecutivo, della gestione documentale dell’Associazione (convocazioni, ordini del giorno, verbali, corrispondenza ecc.) e delle altre mansioni affidategli dal Consiglio Esecutivo.

3. Il Tesoriere compila annualmente una bozza di relazione consuntiva, congiuntamente al rendiconto economico e finanziario (preventivo e consuntivo). Il Tesoriere amministra il fondo comune dell’Associazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

4. Le mansioni del Segretario e quelle del Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.


Articolo 17 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre persone, eventualmente anche non Soci, elette o nominate dall’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere Sindaci.

2. Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell’Associazione.

3. Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno un proprio Presidente, e delibera a maggioranza semplice. In caso di terza votazione in parità il voto del Presidente determina la deliberazione.


Articolo 18 - Dimissioni

1. I Soci possono dimettersi dall’Associazione o da qualunque incarico in qualunque momento, presentando comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Esecutivo.

2. Le dimissioni si considerano in ogni caso sempre effettive non oltre il decimo giorno solare a partire da quello di presentazione al Consiglio Esecutivo.


Articolo 19 - Esercizio Sociale e Bilanci

1. L’esercizio finanziario va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Tesoriere è tenuto espressamente alla redazione di adeguate bozze di rendiconti economico-finanziari, approvati annualmente dall’Assemblea dei soci.

2. La documentazione economica dell’Associazione è conservata a cura del Tesoriere in accordo con la Segreteria per almeno cinque anni, con particolare attenzione per quanto riguarda l’indicazione dei soggetti eroganti le risorse economiche eventualmente acquisite.

3. I bilanci, lo stato patrimoniale e il conto economico dell’anno finanziario sono a disposizione di ogni Socio e di chi abbia contribuito al finanziamento dell’Associazione.


Articolo 20 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio di questa deve essere devoluto, su delibera della stessa Assemblea dei soci, dopo la liquidazione, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, e salvo ogni diversa destinazione disposta dalla legge.


Articolo 21 - Regolamento

1. L’Assemblea dei soci stabilisce un percorso di elaborazione e approvazione del Regolamento dell’Associazione, che preveda in ogni caso il Collegio dei Garanti, che è competente per l’interpretazione del Regolamento stesso.

2. Il Regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto, le cui disposizioni sono in ogni caso prevalenti.

3. Il Regolamento può accogliere o inserire come sue parti i Regolamenti dei singoli organi sociali collettivi.


Articolo 22 - Sedi distaccate

1. L’Associazione può costituire delle sedi distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.


Articolo 23 - Arbitrato

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci sono devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.


Articolo 24 - Modifiche allo Statuto

1. Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

2. La forma democratica dell’Associazione non può essere modificata.



F.to Mauro Baioni
F.to Piero A. Piccotti
F.to Paolo Dignatici
F.to Carla Carlini
F.to Ilaria Boniburini
F.to Eduardo Salzano
F.to Maria Cristina Gibelli
F.to Paola Somma
F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)